Cass. civ. n. 17549 del 19 novembre 2003

Testo massima n. 1


Il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo (organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime, non prescindendo, altresì, dalla preventiva ricerca della volontà delle parti per accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, come le stesse abbiano inteso qualificare detto rapporto, senza, peraltro, che tale accertamento sia disgiunto da una verifica dei risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento. (Nella specie, relativa a lavoratore con mansioni di «capo del settore ingegneria civile», la S.C. ha cassato per vizi di motivazione la sentenza di merito che, nel ravvisare gli estremi della subordinazione, aveva trascurato del tutto la regolamentazione contrattuale con cui le parti nel disciplinare i loro reciproci interessi, avevano inteso rifarsi ad «incarichi professionali» di natura autonoma, e aveva qualificato il rapporto sulla base di circostanze non decisive quali la corresponsione mensile del compenso, lo svolgimento dell'attività nei locali aziendali con uso di attrezzatura della società, l'espletamento della prestazione durante l'orario di lavoro praticato in azienda e la sospensione della stessa durante le ferie annuali aziendali).

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