Cass. civ. n. 9364 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - Rilevanza dell'oggettiva classificazione catastale - Utilizzo difforme - Esclusione - Onere del contribuente della variazione catastale.


In tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24279 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.
DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

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