Cass. civ. n. 9364 del 08 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - Rilevanza dell'oggettiva classificazione catastale - Utilizzo difforme - Esclusione - Onere del contribuente della variazione catastale.
In tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.
DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61