Cass. civ. n. 9370 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Dipendente dell'Agenzia del demanio - Trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Diritto all'assegno ad personam - Condizioni.


Al dipendente trasferito dall'Agenzia del demanio al Ministero dell'Economia e Finanze, in virtù dell'esercizio del diritto di opzione di cui all' art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, prima dell'introduzione del comma 2-quinquies nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, compete un assegno ad personam riassorbibile tutte le volte in cui il trattamento retributivo fondamentale e accessorio, fisso e continuativo, dovutogli dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l'Agenzia, senza che assuma rilievo che l'effettività del trasferimento sia successiva all'entrata in vigore del citato comma 2-quinquies.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14811 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2
Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16
Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173 art. 3 com. 5

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