Cass. civ. n. 9375 del 08 aprile 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Revoca di misura cautelare - Condizioni - Fatti nuovi denotanti l'affievolimento delle esigenze cautelari - Necessità - Rilevanza del mero tempo trascorso - Esclusione.


La revoca della misura cautelare inflitta al magistrato, una volta formatosi il c.d. "giudicato cautelare" in ordine ai fatti contestati e alla loro gravità, presuppne l'esplicita considerazione di elementi caratterizzati da novità, che non siano già stati oggetto di apprezzamento, neppure su un piano di derivazione logica da quelli già esaminati in sede di applicazione della misura o di sua impugnazione, e che, valutati unitariamente, siano idonei a suffragare l'affievolimento delle esigenze cautelari, non rilevando ex se il mero decorso del tempo.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 15152 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 2
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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