14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6819 del 24 maggio 2000
Testo massima n. 1
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione elemento tipico qualificante del rapporto che deve consistere nell’effettivo assoggettamento nonostante la carica di amministratore rivestita al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di modalità esecutive del rapporto di lavoro non incompatibili con l’espletamento della prestazione lavorativa in forma autonoma la volontà delle parti, quale risulta sia dal nomen iuris concordemente adoperato in sede di conclusione dell’accordo sia dal contesto delle espressioni usate, assume carattere fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto medesimo. [ In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il rapporto di lavoro del ricorrente amministratore di una Srl fosse qualificabile come subordinato ].
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