14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4532 del 5 maggio 1998
Testo massima n. 1
Il socio di una società di capitali che partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari [ in sede ordinaria e straordinaria ] sicché, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’assunzione di lavoratori e il loro licenziamento, l’esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale, si presenta come l’effettivo e solo titolare del potere gestionale sì da risultare vero e proprio «sovrano» della società stessa, onde non può assumere la figura di lavoratore subordinato di quest’ultima.
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