14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1793 del 7 marzo 1996
Testo massima n. 1
Il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, sicché ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l’insorgenza del diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento.
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Testo massima n. 2
Il rapporto organico che lega l’amministratore ad una società di capitali, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda [ salvo il caso dell’amministratore unico della società, attesa l’incompatibilità fra l’autonomia che lo caratterizza e la subordinazione ] considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell’attività del normale dirigente, quale alter ego dell’imprenditore, e l’irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della società, requisito non necessario per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia d’ostacolo la mera qualità di legale rappresentante della società, come presidente della stessa.
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