14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13009 del 5 settembre 2003
Testo massima n. 1
La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione. Tuttavia, nel caso in cui l’Ente previdenziale richieda i contributi per l’amministratore unico, è necessario accertare, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo, che colui che formalmente figura come amministratore unico eserciti di fatto i relativi poteri e non sia invece, in concreto, soggetto alle determinazioni altrui, di talché non si possa escludere il vincolo della subordinazione. [ Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l’amministratore unico di una società non aveva esplicato alcun potere decisionale e di controllo, essendo tali poteri riservati ad altro soggetto, procuratore della società e presidente di altra società proprietaria delle quote della prima ].
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