Cass. civ. n. 13009 del 5 settembre 2003

Testo massima n. 1


La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione. Tuttavia, nel caso in cui l'Ente previdenziale richieda i contributi per l'amministratore unico, è necessario accertare, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo, che colui che formalmente figura come amministratore unico eserciti di fatto i relativi poteri e non sia invece, in concreto, soggetto alle determinazioni altrui, di talché non si possa escludere il vincolo della subordinazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'amministratore unico di una società non aveva esplicato alcun potere decisionale e di controllo, essendo tali poteri riservati ad altro soggetto, procuratore della società e presidente di altra società proprietaria delle quote della prima).

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