14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10383 del 23 novembre 1996
Testo massima n. 1
Il rapporto fra una società in nome collettivo ed i soci della stessa che si occupano dell’amministrazione dell’azienda, non può essere considerato di per sé come rapporto di lavoro subordinato, atteso che l’attività da essi svolta è connaturale all’esercizio dell’impresa ed al rapporto che lega i soci alla società, per cui non è possibile ravvisare l’esistenza di due distinti e contrapposti centri di interesse fra i soci e la società, requisito, quest’ultimo, necessario per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ove venga dedotta la sussistenza di un tale rapporto parallelo e distinto da quello sociale, è necessario procedere all’accertamento in concreto della sussistenza dei relativi presupposti.
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