Cass. civ. n. 12555 del 15 dicembre 1998
Testo massima n. 1
In materia di legittimità dell'attribuzione al lavoratore di una categoria o di una qualifica prevista dal contratto collettivo, è compito del giudice di ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., ossia di motivare la sentenza di merito: a) dando conto del testo del contratto, nelle parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi collettivi aziendali); b) ponendo in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengono all'una ma non all'altra categoria; c) descrivendo le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.