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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14835 del 24 giugno 2009

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14835 del 24 giugno 2009

Testo massima n. 1

Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ad un dirigente con il riconoscimento di determinati “benefit” [ quali l’attribuzione di buoni mensa, l’uso dell’auto, l’uso di un cellulare ] può, in base alle pattuizioni che lo prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura retributiva – qualora il beneficio si riferisca a spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, risolvendosi in un adeguamento della retribuzione – sia natura risarcitoria – ove l’attribuzione si riferisca a spese che il lavoratore è tenuto a sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, costituendo la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale collegata alle modalità della prestazione lavorativa svolta – e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, restando incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Testo massima n. 2

Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non co
stituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto.

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