Cass. civ. n. 9437 del 05 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Credito di imposta per dividendi societari - Art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Trasformazione di società municipalizzate in società di capitali o costituzione di nuova società - Spettanza in entrambi i casi - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, il credito di imposta sui dividendi, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta all'ente territoriale non solo in caso di trasformazione diretta delle aziende municipalizzate in società di capitali, ma anche qualora venga costituita una nuova società con conferimento di azienda o ramo di azienda, poiché il riferimento alla trasformazione non richiama la nozione civilistica di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ma attiene all'adozione, da parte degli enti locali, di modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalle modalità di costituzione del soggetto affidatario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2498