14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1806 del 23 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con funzioni direttive è dato dall’ampiezza delle rispettive funzioni, estese per la prima qualifica all’intera azienda o ad un ramo autonomo di questa e destinate ad incidere con carattere essenziale sulla vita dell’azienda, circoscritte invece, per la seconda, ad un settore, ramo o ufficio dell’azienda medesima. Vi è pertanto incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l’esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e graduazione di compiti, atteso che pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali occorre che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre, differenziandosi l’autonomia degli altri funzionari o impiegati con funzioni direttive preposti a determinati uffici o servizi per il fatto che questa consiste nell’attività di attuare, determinare e curare l’esecuzione delle direttive generali dell’imprenditore o dei dirigenti dell’azienda in un ramo o servizio di questa.
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