Cass. civ. n. 9444 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Attività stagionali - Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Mancata indicazione nell'atto scritto del diritto di precedenza ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015 - Conseguenze.


Nel caso di contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di attività stagionali, la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto del dipendente ad essere assunto a tempo indeterminato con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, impedisce al datore di lavoro di opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della precedenza e, se vi è stata l'assunzione di altri lavoratori, lo obbliga al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11737 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 24 com. 4

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