Cass. civ. n. 9446 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Registrazione d'ufficio della cessione verbale di azienda - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Instaurazione di contraddittorio preventivo - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposta di registro, la cessione verbale di azienda è sottoposta a registrazione d'ufficio, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del TUR, in caso di mancata richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b), e c) dello stesso TUR, sulla base di un accertamento dell'inscindibile collegamento di plurime cessioni di merci e attrezzature nel vincolo unitario di un complesso organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, fondato su un regime semplificato di "prova indiretta", per cui, ove non sia previamente contestato uno specifico abuso di diritto, non si richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22327 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 com. 1 lett. B)
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D) CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. A)
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. B)
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C)

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