Cass. civ. n. 9448 del 06 aprile 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Applicabilità - Modalità.


In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 32906 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

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