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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21698 del 10 ottobre 2006

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21698 del 10 ottobre 2006

Testo massima n. 1

Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova. Tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsione dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966 [ secondo cui le norme della stessa legge si applicano, nei confronti dei lavoratori assunti in prova, «dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro» ], non potendo prescindersi, nell’interpretazione della suddetta norma, dal rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione produce l’effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata. Questo principio non comporta un’alterazione dell’equilibrio originario delle posizioni delle parti, poiché il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare, il prestatore di lavoro avrà modo di espletare fino in fondo l’esperimento e di dare così prova pienamente delle proprie capacità, mentre il datore di lavoro avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità e, quindi, entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto convertendolo in una delle forme definitive previste dalla legge, o, invece, interromperlo.

Testo massima n. 2

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere – se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso – anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto [ con automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio ] a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall’inizio

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