Cass. pen. n. 9456 del 19 gennaio 2024
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi abusivamente costruite - Disposta in primo grado con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Impugnazione - Decisione sul gravame agli effetti della confisca - Contenuto - Verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della proporzionalità della misura - Necessità - Ragioni.
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.