Cass. pen. n. 9456 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi abusivamente costruite - Disposta in primo grado con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Impugnazione - Decisione sul gravame agli effetti della confisca - Contenuto - Verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della proporzionalità della misura - Necessità - Ragioni.


In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42235 del 2023

Normativa correlata

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

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