Cass. pen. n. 9457 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Potere della Corte di appello di riqualificare il fatto in presenza dell'impugnazione del solo imputato - Violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 6 CEDU - Esclusione - Condizioni.


Il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 2884 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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