Cass. civ. n. 9469 del 06 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata - Strutture ricettive - Residence - Inclusione - "Casa-albergo" - Abitazione - Assimilabilità - Esclusione - Negozio - Assimilabilità - Beneficio - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.


In tema di IVA, alla compravendita di strutture ricettive - tra le quali rientra il "residence", caratterizzato dalla messa a disposizione di un mini-appartamento e dall'essere lo stabile nel suo insieme un condominio - non è applicabile l'aliquota agevolata di cui alla l. n. 408 del 1949, in quanto la "casa albergo", quale struttura destinata a prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla "casa di abitazione", ma rientra nella categoria del "negozio", essendo luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa e spettando l'agevolazione solo in relazione alla compravendita di unità immobiliari effettivamente utilizzate per soddisfare esigenze abitative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata, poiché la vendita frazionata delle unità immobiliari, comprese in una struttura turistico-ricettiva, non ne faceva venir meno la originaria destinazione urbanistica, mancando la prova del cambio di destinazione d'uso e dell'utilizzo per soddisfare esigenze abitative primarie).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21378 del 2020

Normativa correlata

Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 undecies
Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.

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