Cass. civ. n. 9948 del 21 luglio 2001

Testo massima n. 1


Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE