Cass. civ. n. 9479 del 06 aprile 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Opposizione tardiva al


decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

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