Cass. pen. n. 9486 del 16 febbraio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione dell'indennizzo - Parametri di riferimento - Criterio aritmetico - Riduzione motivata con valutazione della condizione sociale - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza - Fattispecie.
Ai fini della quantificazione dell'equa riparazione prevista per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., il ricorso al parametro aritmetico non esime il giudice dal valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso, senza che, ai fini della riduzione dell'entità dell'indennizzo, possa assumere rilievo alcuno la condizione di marginalità sociale dell'istante, non mutando il pregiudizio arrecato al bene della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva ridotto l'indennizzo in ragione di parametri quali lo stato di disoccupazione, la precaria condizione abitativa e la carenza di solide relazioni affettive dell'istante). (Conf.: n. 981 del 1992,
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.