Cass. civ. n. 11137 del 5 novembre 1998
Testo massima n. 1
L'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione comporta che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi e che la contrattazione collettiva possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa (come nel caso della tredicesima mensilità la cui base di calcolo ex art. 9 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 è costituita dalla retribuzione globale mensile di fatto); restando l'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata in tale parte dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che la contrattazione collettiva dei dipendenti di imprese di navigazione marittima non prevedeva, fino al Ccnl 8 novembre 1991, la regola della computabilità dell'indennità per lavoro notturno prestato a turni avvicendati nella base di calcolo per quattordicesima mensilità, ferie e permessi; tale pronuncia è stata invece cassata nella parte in cui escludeva tale compatibilità nella gratifica natalizia o tredicesima mensilità).