Cass. civ. n. 9536 del 07 aprile 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi – Legittimazione passiva – In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento.


L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18707 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 189 com. 2
Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5

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