Cass. civ. n. 9536 del 09 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Imposta di registro - Principio di consolidamento del criterio impositivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, procedere ad una diversa qualificazione dell'atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto in relazione all'atto un'imposta di tipo diverso da quella dovuta, atteso che in caso di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione IVA effettuata entro il termine più lungo di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per indebita detrazione dell'Iva pagata - e non di imposta di registro - in conseguenza della cessione di singoli beni di un complesso aziendale, di cui non era stata valutata l'attitudine all'esercizio dell'impresa).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. B
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76