Cass. civ. n. 960 del 15 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie.


La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32015 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67
Legge 24/04/2020 num. 27
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3

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