Cass. civ. n. 9604 del 07 aprile 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Modalità di accertamento.


L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22887 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 978
Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

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