Cass. civ. n. 9619 del 11 aprile 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Determinazione - Valutazione degli introiti - Estensione dell’indagine alla titolarità di beni patrimoniali e attività finanziarie, acquisite in corso di convivenza o successivamente - Condizioni - Rilevanza da un punto di vista statico e dinamico - Ragioni.


In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11025 del 1997

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

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