Cass. civ. n. 9633 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Irap - Determinazione base imponibile - Contributi erogati ex artt. 21 e 32 della l. n. 219 del 1981 per eventi sismici del 1980 e 1981 - Decadenza dai benefici per mancata realizzazione delle opere - Acquisizione immediata al patrimonio del beneficiario con la deliberazione o la non revocabilità - Principio della competenza - Necessità.


In tema di Irap, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981, a causa degli eventi sismici del 1980 e del 1981 - per i quali l'art. 32 della stessa legge dispone la decadenza in caso di mancata realizzazione di almeno il novanta per cento dell'opera nel termine indicato nelle domande di ammissione - sono immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio; perciò, in ossequio al principio della competenza, devono essere contabilizzati nell'anno in cui sono stati deliberati, e non quando gli stessi sono stati effettivamente erogati, ovvero, quando, terminate le verifiche, non risultano più soggetti alla possibilità di revoca.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19765 del 2004

Normativa correlata

Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32
Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21
Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 CORTE COST.
Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.

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