Cass. pen. n. 9653 del 05 ottobre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Violazione del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di mero avviso orale del questore - Reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.


Non integra il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, non rientrando tale condotta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, tra quelle sanzionabili, posto che il divieto può essere disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 36865 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST.
Costituzione art. 15

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