Cass. civ. n. 9657 del 10 aprile 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Procedimento di recupero esattoriale - Applicabilità nei confronti dei terzi prestatori di garanzie - Sussistenza - Fondamento.
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 100 lett. A CORTE COST.
Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis
Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17