Cass. civ. n. 9664 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


In tema di deducibilità dei costi in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, non essendo vincolata ai valori o corrispettivi indicati dal contribuente nel bilancio e nelle dichiarazioni, ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi rilevati e, conseguentemente, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, ha la facoltà di non riconoscere la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato rispetto all'attività svolta o contabilizzata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22176 del 2016, Cass. civ. n. 33217 del 2018

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

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