Cass. civ. n. 9674 del 12 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo – Presupposti.
In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2