Cass. civ. n. 9674 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo – Presupposti.


In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26087 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

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