Cass. civ. n. 9712 del 12 aprile 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicazione della sanzione del trasferimento d'ufficio congiunta al mutamento delle funzioni - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.


In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 cost. ed all'intero titolo IV della costituzione. (In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l'esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell'imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla 'ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 17551 del 2017

Normativa correlata

Costituzione art. 97 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST.

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