Cass. civ. n. 9716 del 10 aprile 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, d.lgs. n.109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - Necessità - Presupposti - "Medesimo fatto" - Natura ed effetti.


In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la sospensione ex lege dei termini del procedimento disciplinare per esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, consegue alla necessaria emanazione di un provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - avente natura dichiarativa ed effetti retroattivi alla data di esercizio dell'azione penale - che presuppone, a comune fondamento di entrambi i procedimenti, la sussistenza del "medesimo fatto".

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 18302 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8

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