Cass. civ. n. 9725 del 10 aprile 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità.
Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.