Cass. civ. n. 9725 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità.


Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4958 del 2007

Normativa correlata

Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE