Cass. civ. n. 974 del 13 gennaio 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE ICS - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Fondamento - Espletamento di attività bancaria - Irrilevanza - Conseguenze.
L'Istituto per il credito sportivo (ICS) è qualificabile come organismo pubblico, poiché, oltre alla personalità giuridica ed all'influenza pubblica dominante, è provvisto anche del requisito teleologico, in quanto, pur esercitando l'attività bancaria e finanziaria, settori generalmente aperti alla concorrenza, non osserva esclusivamente criteri di rendimento, efficacia e redditività, ma persegue finalità di interesse generale, gestendo istituzionalmente, a titolo gratuito, l'accesso di terzi richiedenti a fondi speciali, che, pertanto, non possono essere rifiutati per ragioni di convenienza economica; ne consegue che, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, tale istituto è tenuto al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica nella scelta del contraente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.