Cass. civ. n. 9751 del 11 aprile 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale - Interruzione della consecutività - Esclusione - Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica - Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l'intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell'interessato e dalle ragioni della sua scelta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 4 CORTE COST.