14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6857 del 13 luglio 1998
Testo massima n. 1
La rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l’invalidità stabilita dall’art. 2113 c.c. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata all’esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo.
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