Cass. pen. n. 9820 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Attenuante della lieve entità del fatto - Requisiti - Fattispecie.


L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9912 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 311
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

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