14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7459 del 21 maggio 2002
Testo massima n. 1
Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell’omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest’ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell’ambito del rapporto giuridico con l’interessato [ anche ex art. 1175 e 1176 c.c. ], alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita
ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all’azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]