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Art. 2116 — Prestazioni

Art. 2116 — Prestazioni

Le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [ o delle norme corporative ] [ 2115 ].

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [ 1218, 2246, 2751 bis, n. 1 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20827/2013

Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall’omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 c.c., si verifica al raggiungimento dell’anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che – completata la fattispecie produttiva del danno – il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c..

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Cass. civ. n. 10119/2012

Il principio di automaticità ex art. 2116 c.c., per il quale le prestazioni previdenziali spettano anche in relazione ai contributi dovuti e non versati, nei limiti della prescrizione contributiva, vale non soltanto ai fini dell’insorgenza del diritto alla pensione, ma anche per la relativa quantificazione, essendo onere del lavoratore provare l’esistenza del rapporto di lavoro e l’entità delle retribuzioni percepite.

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Cass. civ. n. 13930/2006

Attesa la natura previdenziale dell’obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del, datore di lavoro, ricondotta l’attività svolta dai lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione.

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Cass. civ. n. 26990/2005

L’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile
ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione de ] diritto ai contributi, nel danno da irregola¬rità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno e a regolarizzare la posizione contributiva, reputando infondata la doglianza del ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità di una condanna generica di regolarizzazione contributiva).

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Cass. civ. n. 16300/2004

Il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell’art. 2116 c.c., confermato, per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall’art. 23 ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall’art. 3 D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell’incremento delle prestazioni già spettanti.

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Cass. civ. n. 7139/2003

Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all’istituto di previdenza, un onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa.

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Cass. civ. n. 7459/2002

Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell’omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest’ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell’ambito del rapporto giuridico con l’interessato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita
ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all’azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.

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Cass. civ. n. 6409/2002

In tema di prestazioni di previdenza obbligatoria, va riconosciuto il diritto del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro, ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, atteso che l’interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell’ente previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi.

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Cass. civ. n. 5767/2002

In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., comportando l’effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all’altro, di tipo prestazionale, tra l’ente e l’assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l’esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l’assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Ne consegue che, essendo l’ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l’integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest’ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un’unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall’ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto — sul presupposto della applicabilità dell’art. 39 della legge n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di ammini¬strazione straordinaria — la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell’INPS ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione).

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Cass. civ. n. 14680/1999

In caso di prescrizione del credito dell’Inps nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all’Inps da parte del lavoratore interessato, compete a quest’ultimo — nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale — l’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’art. 2116, secondo comma, c.c., anche nel caso in cui non sia più esercitabile l’azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest’ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps. Né alla qualificazione quale risarcitoria dell’azione proposta dal lavoratore conto il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit.

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Cass. civ. n. 10945/1998

Nel caso di omissione contributiva sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (
ex art. 2116 c.c.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tale fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno.

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Cass. civ. n. 486/1994

Con riguardo a lavoratore il quale, essendosi prescritti i contributi non versati dal datore di lavoro, abbia proposto contro il medesimo azione di risarcimento dei danni ai sensi dell’ari. 2116 c.c. facendo riferimento all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per la sola quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, è irrilevante l’indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dal detto art. 13; restando peraltro legíttíma la determinazione del pregiudizio sulla base della somma necessaria alla costituzione della rendita in base alla normativa vigente al tempo della domanda risarcitoria, pur successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essendo da escludere – ai fini della riduzione dell’obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. – che nell’ordinaria diligenza considerata da tale norma rientri un onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro l’esercizio (prima della cessazione del rapporto) della facoltà di cui al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 o di provvedere egli direttamente, ove non possa ottenerla dal datore di lavoro, alla costituzione della rendita.

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Cass. civ. n. 1434/1993

In tema di rapporto di agenzia, la responsabilità del preponente per i danni derivanti dal mancato versamento dei contributi Enasarco, soggiace alla disciplina degli artt. 1218 e segg. c.c., non trovando al riguardo applicazione l’art. 2116 c.c., che è dettato con esplicito ed esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

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Cass. civ. n. 4236/1992

Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall’art. 2116 c.c., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria; pertanto, in tema di pensioni, detto principio opera, a norma dell’art. 27, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (come successivamente modificato), solo in relazione alle pensioni ordinarie, facenti capo all’assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali regolati da diversa ed autonoma disciplina, come il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il quale, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, della L. 2 aprile 1958, n. 377 (che, non menzionandole, esclude le prestazioni pensionistiche), è tenuto solo ad una prestazione di capitale.

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Cass. civ. n. 6092/1991

Ai fini del risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 c.c. l’inerzia dell’assicurato che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all’istituto previdenziale il controllo sulla propria posizione assicurativa non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione del risarcimento stesso ai sensi dell’art. 1227 secondo comma c.c., in quanto non sussiste in proposito alcun dovere di attività del lavoratore subordinato, e il principio posto da detta norma non richiede da parte del creditore o danneggiato un’attività più onerosa di quel che comporta l’uso di un’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 6568/1979

Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell’art. 2116 cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l’emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’istituto previdenziale a causa della constatata deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un’obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti

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