Cass. civ. n. 9866 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento ad opera dell'agente della riscossione - Invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - Norme sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Fondamento.


In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10037 del 2019

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

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