Cass. civ. n. 9899 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Imposte dirette - Accantonamenti a fondo rischi - Passività incerte o indeterminabili - Componenti di reddito - Sopravvenienza fiscalmente imponibile - Azzeramento o riduzione del fondo - Condizioni.


In tema di imposte dirette, gli accantonamenti a fondo rischi - essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 109, comma 1, parte seconda, TUIR, dove si stabilisce che i componenti di reddito, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, con la conseguenza che l'emersione di una sopravvenienza fiscalmente imponibile a seguito dell'azzeramento o della riduzione del fondo stessa, si determina nell'anno di imposta in cui si è disposto in tal senso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23812 del 2017

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE