Cass. civ. n. 9930 del 13 aprile 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizionale - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - “Dies a quo” - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.


La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3079 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 315 bis
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

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