Cass. civ. n. 9936 del 12 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione per r.c.a. - Direttiva 2005/14/CE - Massimale di legge - Innalzamento - Facoltà di prevedere un periodo transitorio - Tempestivo recepimento della direttiva - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Differimento previsto dal d.lgs. n. 198 del 2007 - Legittimità - Conseguenze - Sinistro avvenuto entro l’11 dicembre 2009 - Obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Massimale previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993 - Applicabilità.


La Direttiva 2005/14/CE - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17893 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354
Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 14
Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 198 CORTE COST.
DPR 19/04/1993 num. 5

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE