Cass. civ. n. 5843 del 16 giugno 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento che giustifica il licenziamento disciplinare, non rileva il fatto che l'addebito riguardi una mancanza isolata del dipendente, atteso che nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita.