Cass. civ. n. 9982 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenti - Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Ferie non fruite alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Perdita - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decisione Consiglio CEE del 2003 num. 88 art. 7
Costituzione art. 36