Cass. civ. n. 13818 del 18 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Dall'art. 654 c.p.p. si desume che se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica — vincolante per il giudizio civile — dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore il quale per i medesimi fatti addebitatigli come giusta causa di licenziamento era stato assolto in sede penale ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p. che ha sostituito la cosiddetta assoluzione per insufficienza di prove già prevista dall'art. 479 c.p.p. abrogato).